adeguamento rimanenze di magazzino 2023
LA NORMA
La versione definitiva della Legge n. 213/2023 (nota come Legge di Bilancio 2024) entrata in vigore lo scorso 1° gennaio 2024, prevede all’art 1, commi 78-85, la possibilità di regolarizzare le rimanenze di magazzino adeguandole alla situazione di giacenza effettiva (procedura della c.d. rottamazione del magazzino).
CHI PUO’ ADERIRE?
Sono interessate tutte le società (di persone e di capitali) e le imprese individuali, esercenti attività d’impresa che non adottano i principi contabili internazionali, ossia gli OIC adopter”.
Devono ritenersi escluse le imprese individuali e le società di persone che adottano il regime di contabilità semplificata ed i contribuenti in regime forfetario, in quanto in entrambi i casi il magazzino non assume valenza fiscale.
AMBITO OGGETTIVO
Possono essere oggetto di adeguamento:
- beni di cui all’art. 92 TUIR, ossia le esistenze iniziali di prodotti finiti, merci, materie prime e sussidiarie e semilavorati;
- relativamente al periodo d’imposta in corso alla data del 30 settembre 2023.
Si tratta quindi, in generale, delle esistenze iniziali al 1° gennaio 2023 (cioè quelle al 31 dicembre 2022) per le imprese con esercizio “solare”.
E’ escluso l’adeguamento delle rimanenze finali relative ai servizi (circolare n. 115/2000):
- in corso di esecuzione al termine dell’esercizio, valutati in base ai costi sostenuti (art. 92, comma 6 del TUIR);
- o di durata ultrannuale (art. 93 del TUIR) valutati in base ai corrispettivi maturati.
CASISITICHE
Casistica 1) Valore contabile > Valore effettivo
Eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi che può essere totale o parziale
Casistica 2) Valore contabile < Valore effettivo
Iscrizione delle esistenze iniziali precedentemente omesse. Prevista solo unicamente con riferimento alle quantità dei beni in precedenza omesse in quanto non prevista l’iscrizione di valori precedentemente sottostimati
VERSAMENTI PER L’ADEGUAMENTO
Casistica 1)
- Imposta sostitutiva: 18% da applicare sulla differenza tra: (+) il valore eliminato, moltiplicato per il previsto coefficiente di maggiorazione ed (-) il valore del bene eliminato.
- Iva: aliquota media IVA per il 2023 x valore eliminato x coefficiente di maggiorazione (diverso a seconda dell’attività)
Casistica 2)
- Imposta sostitutiva: 18% da applicare sulla differenza tra: (+) il valore eliminato, moltiplicato per il previsto coefficiente di maggiorazione ed (-) il valore del bene eliminato.
ASPETTI FISCALI
L’opzione si perfeziona con l’indicazione nella dichiarazione dei redditi riferita al periodo d’imposta 2023.
Le imposte dovute dovranno essere versate in 2 rate di pari importo:
- la prima entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta 2023
- la seconda entro il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d’imposta 2024
L’imposta sostitutiva è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi, addizionali e IRAP.
ASPETTI CONTABILI
L’OIC 29, che tratta gli errori rilevanti o non rilevanti.
- Errore non rilevante: commesso in esercizi precedenti: la correzione è contabilizzata a conto economico dell’esercizio in cui si individua e nella voce di pertinenza per “natura”.
- Errore rilevante: commesso in esercizi precedenti: la correzione è contabilizzata sul saldo d’apertura del patrimonio netto dell’esercizio in cui si individua l’errore e solitamente la rettifica viene rilevata negli “Utili portati a nuovo” ma può essere apportata a un’altra componente del patrimonio netto se fosse più appropriato.