DECRETO ANTI COVID – GREEN PASS

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OBBLIGATORIETA’ DEL GREEN PASS – Sarà possibile svolgere alcune attività solo se si è in possesso di:

  1. certificazioni verdi Covid-19 (Green Pass), comprovanti l’inoculamento almeno della prima dose vaccinale Sars-CoV-2 o guarigione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi)
  2. effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (validità 48 ore)
  • Ristorazione con consumazione al tavolo al chiuso (restano invariati gli accessi, senza “green pass”, con consumazione al banco anche al chiuso, e consumazione all’aperto);
  • Spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive;
  • Cinema e Teatri;
  • Musei ed altri istituti e luoghi della cultura;
  • Piscine, Palestre e sport di squadra;
  • Centri benessere, centri termali
  • Fiere, sagre e convegni, congressi;
  • Parchi di divertimento e tematici;
  • Centri culturali, sociali, ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione;
  • Attività di sale da gioco, sale scommesse, bingo, casinò;
  • Concorsi.

Le discoteche: “green pass” o meno, i locali resteranno inesorabilmente chiusi.

SANZIONI – “I titolari o i gestori dei servizi e delle attività autorizzati previa esibizione del “green pass” sono tenuti a verificare che l’accesso a questi servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni.  In caso di violazione può essere elevata una sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 euro sia a carico dell’esercente sia dell’utente. Qualora la violazione fosse ripetuta per tre volte in tre giorni diversi, l’esercizio potrebbe essere chiuso da 1 a 10 giorni”.

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