DECRETO ANTI COVID – GREEN PASS
OBBLIGATORIETA’ DEL GREEN PASS – Sarà possibile svolgere alcune attività solo se si è in possesso di:
- certificazioni verdi Covid-19 (Green Pass), comprovanti l’inoculamento almeno della prima dose vaccinale Sars-CoV-2 o guarigione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi)
- effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (validità 48 ore)
- Ristorazione con consumazione al tavolo al chiuso (restano invariati gli accessi, senza “green pass”, con consumazione al banco anche al chiuso, e consumazione all’aperto);
- Spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive;
- Cinema e Teatri;
- Musei ed altri istituti e luoghi della cultura;
- Piscine, Palestre e sport di squadra;
- Centri benessere, centri termali
- Fiere, sagre e convegni, congressi;
- Parchi di divertimento e tematici;
- Centri culturali, sociali, ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione;
- Attività di sale da gioco, sale scommesse, bingo, casinò;
- Concorsi.
Le discoteche: “green pass” o meno, i locali resteranno inesorabilmente chiusi.
SANZIONI – “I titolari o i gestori dei servizi e delle attività autorizzati previa esibizione del “green pass” sono tenuti a verificare che l’accesso a questi servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni. In caso di violazione può essere elevata una sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 euro sia a carico dell’esercente sia dell’utente. Qualora la violazione fosse ripetuta per tre volte in tre giorni diversi, l’esercizio potrebbe essere chiuso da 1 a 10 giorni”.