il 31.12.2022 termina la disciplina transitoria sulla tassazzione dei dividendi – necessaria un’attenta e precisa pianificazione fiscale
DISCIPLINA PREVIGENTE – Fino al 31.12.2017
Partecipazioni qualificate – Utili prodotti
- fino al 31.12.2007 – il 40% degli utili distribuiti costituisce reddito Irpef
- dal 01.01.2008 al 31.12.2016 – il 49,72% degli utili distribuiti costituisce reddito Irpef
- dal 01.01.2017 al 31.12.2017 – il 58,14% degli utili distribuiti costituisce reddito Irpef
Partecipazioni non qualificate – Imposta sostitutiva 26% sul dividendo percepito
DISCIPLINA VIGENTE – Dal 01.01.2018 Imposta sostitutiva 26% sul dividendo senza distinzioni
DISCIPLINA TRANSITORIA – Possibilità di applicazione fino al 31.12.2022 su utili prodotti sino al 31.12.2017; successivamente tutte le distribuzioni sconteranno ritenuta 26% indipendentemnete dall’anno di formazione utili. La norma fa riferimento alla data di della deliberadi distribuzione: ciò significa che in assenza di risorse finanziarie necessarie per erogare utili nel corso del 2022, si può adottare la delibera di distribuzione entro il 31.12.2022 ed effettuare l’erogazione successivamente.
ASPETTO IMPORTANTE – PIANIFICAZIONE FISCALE – Il 26% sul totale distribuito risulta sempre essere maggiore rispetto alla tassazzione Irpef (anche in ipotesi di aliquota Irpef marginale 43%) sul 40% / 49.72% / 58,14% del dividedndo distribuito.
Pertanto si suggerisce di procedere alla delibera di distribuzione e verificare:
- anno di formazione degli utili
- qualiità di socio (qualificato / non) al momento distribuzione e non al momento delibera
- addizzionali Irpef regionali e comunali – per analisi di convenienza