obbligo revisore NELLE aziende di minori dimensioni – nomina entro il 30/04/2023
L’art. 2477 del codice civile, cosi come modificato dal D.lgs 14/2019 che ha ridottto i limiti di cui al punto c), prevede l’obbligo di nomina nei seguneti casi:
CASO A) REDAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO – La società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato
CASO B) CONTROLLO DI UNA SOCIETA’ SOGGETTA A REVISIONE – La societa’ controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti
CASO C) LIMITI DIMENSIONALI – La società ha superato per 2 esercizi consecutivi almeno 1 (anzichè 2 come in precedenza) dei seguenti limiti:
- totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4.000.000 € (anzichè 4.400.000 €)
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4.000.000 € (azichè 8.800.000 €)
- dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità. (anzichè 50 unità)
L’obbligo di nomina dell’organo di controllo e del revisore cessa quando, per 3 esercizi consecutivi (e non più due), non è superato alcuno dei limiti
DECORRENZA NUOVE DISPOSIZIONI
Le nuove disposizioni dovevano entrare in vigore a partire dall’esercizio 2020, tuttavia sono state più volte oggette di rinvio causa pandemia, per ultimo il Decreto rilancio che ha previsto l’obbligo “entro l’approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2022”. Pertanto la nomina dell’organo di controllo avverrà entro l’approvazione del bilancio 2022 (al più tardi, entro il 30 aprile 2023).
Le società devono pertanto procedere nell’immediato alla verifica del superamento dei limiti di cui sopra nei due anni precedenti ed individuare un revisore da nominare entro il 30.04.2022