onlyfans: dichiarazione dei guadagni e tassa etica
OnlyFans è una piattaforma di contenuti a pagamento (ad esempio foto, video e chat di ogni genere) che i performer condividono con i propri fan. I performers e i creators di OnlyFans che svolgono attività di intrattenimento online
- sono soggetti a tassazione come qualsiasi altra attività lavorativa
- con la peculiarità che, ove ne ricorrano i presupposti, si rende necessario versare anche l’imposta sul materiale pornografico e di incitamento alla violenza (c.d. “tassa etica”).
TASSA ETICA
Introdotta con l’art. 1, comma 466, Legge 23 dicembre 2005, n. 266 che, come noto, si sostanzia in un’addizionale delle “imposte sul reddito” (IRPEF e IRES):
- nella misura del 25%;
- indeducibile ai fini delle imposte medesime
- dovuta sia dai soggetti titolari di reddito d’impresa, che dagli esercenti arti e professioni
Per configurare l’applicazione dell’imposta occorre verificare altresì se si è in presenza o meno di “materiale pornografico” nella cui definizione rientra per altro “ogni opera teatrale, letteraria, cinematografica, audiovisiva o multimediale, anche realizzata o riprodotta su supporto informatico o telematico, in cui siano presenti immagini o scene contenenti atti sessuali espliciti e non simulati tra adulti consenzienti”.
N.B. Contribuenti in regime forfettario – Trattandosi di “una addizionale alle imposte sul reddito” secondo parte della dottrina, non vi sono ancora chiarimenti da parte dell’Ade, la medesima è dovuta dai soggetti in regime ordinario o semplificato e non dai contribuenti in regime forfettario in quanto i medesimi sono soggetti non alle imposte sul reddito ma ad un “imposta sostitutiva”. Pare in ogni caso prudente procedere alla corresponsione della medesima.