partite iva e presunzione di lavoro subordinato

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Al sussistere di determinati indici e in assenza di prova contraria, il rapporto di lavoro autonomo con P.iva è riqualificato come rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato. In assenza di prova contraria, l’organo ispettivo o il giudice possono procedere alla riqualificzone del rapporto di lavoro con tutte le conseguenze sanzionatorie del caso.

LA PRESUZNIONE LEGALE – CONDIZIONI art. 69bis D.Lgs. 276/2003

Per riqualificare il lavoro autonomo come lavoro dipenente devono verificarsi almeno 2 delle seguenti condizioni:

  • criterio temporale: la collaborazione con il medesimo committente abbia una durata complessiva a 8 mesi annui per 2 anni consecutivi 
  • criterio fatturato: corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro di imputazione di interessi, costituisca più dell’80% dei corrispettivi annui complessivamente percepiti dal collaboratore nell’arco di 2 anni solari consecutivi
  • criterio organizzativo: il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente

CAUSE DI ESCLUSIONE PRESUNZIONE – la presunzione non opera per tutte quelle prestazioni:

  • caratterizzate da competenze teoriche di grado elevato acquisite significativi eprcorsi formativi ovvero da capacità tecnico/pratiche acquisite attreverso esperieze maturate nell’esercizio concredto di attività. Le stesse devono essere svolte da un soggetto titolare di un reddito annuo lordo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile previdenziale Inps
  • svolte nell’esercizio di attività professionali per le quali l’ordinamento richiede un’iscrizione ad un ordine professionale/ruoli/registri

REGIME FORFETTARIO

E’ prevista l’impossibilità di accedere a tale regime per chi svolge un’attività d’imrpesa o professionale “prevalentemente” (più del 50%) nei confronti del datore di lavoro ovvero di uno dei datori di lavoro dei due anni precedenti. La limitazione opera indipendentemente che il lavoro dipendente sia cessato o meno. Tale causa ostativa non opera per le cd. “pratiche obbligatorie” ai fini dell’iscrizione in appositi albi professionali

SOLUZIONI

Oltre che a verificare quanto sopra, si congislia di predisporre sempre idonea documentaizone che attesti le competenze di grado elevato richieste nell’esecuzione del lavoro e ricorrere alla certificazione dei contratti di lavoro autonomo. Un contratto previamente certificato produce effetti che devono essere disconosciuti da una sentenza di merito e non consente agli organi ispettivi di procedere ad una riqualificazione diretta del rapporto in mancanza di detta sentenza.

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