rinegoziazione tassi mutui EX LEGGE DI BILANCIO 2023
BENEFICIARI – Coloro che per l’acquisto o la ristrutturazione della propria abitazione, hanno acceso mutui ipotecari
CONDIZIONI
- stipula o accollo prima dell’entrata in vigore del provvedimento in esame, 01.01.2023
- importo originario non superiore a 200.000 €
- tasso e rata variabile per tutta la durata del contratto
- ISEE, al momento della richiesta di rinegoziazione, non superiore a 35.000 €
- non avere avuto ritardi nel pagamento delle rate del mutuo, salvo diverso accordo tra le parti
RINEGOZIAZIONE
Applicazione del tasso annuo nominale fisso con limiti quantitativi prefissati. Il nuovo tasso si calcola sommando allo spread originariamente previsto nel contratto di mutuo, il minore tra l’IRS (Interest Rate Swap) a 10 anni e l’IRS pari alla durata residua del mutuo.
Inoltre, si potrà concordare
- sia l’applicazione del nuovo tasso fisso per un periodo inferiore alla vita residua del finanziamento,
- sia un allungamento del piano di rimborso per massimo 5 anni sempre che, al momento della rinegoziazione, la durata residua del mutuo non superi i 25 anni
DOMANDA
lLa procedura di rinegoziazione deve essere necessariamente richiesta entro il 31 dicembre 2023.