RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI 2022 – RIAPERTURA
AMBITO OGGETTIVO
- partecipazioni non negoziate (azioni, quote di S.r.l. o di società di persone)
- terreni edificabili e con destinazione agricola
detenute da persone fisiche, per le operazioni che non rientrano nell’esercizio d’impresa, società semplici e soggetti equiparati ex art 5 del TUIR, enti non commerciali e soggetti non residenti.
IMPOSTA SOSTITUTIVA – 14% sul valore rivalutato
REQUISITO DEL POSSESSO E PERFEZIONEMENTO DELL’OPZIONE
La partecipazione non quotata, deve essere detenuta al 1.1.2022.
Per perfezionare il regime agevolato, occorrerà entro il 15 giugno 2022:
- redazione ed asseverazione di una perizia da parte di un professionista abilitato
- versamento imposta sostitutiva per l’intero o della prima rata di tre (annuali)
VANTAGGIO
Consente di sterilizzare la tassazione delle plusvalenze emergenti in sede delle cessioni delle stessa (tassazione ordinaria 26%). In fase di cessione si assume quale valore iniziale fiscalmente riconosciuto il valore rivalutato.
Si può affermare dunque, che lo scopo della rivalutazione delle quote di partecipazioni in società è quello di conseguire una legittima ottimizzazione del carico fiscale riducendo la tassazione sulla plusvalenza da cessione quote