RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI 2022 – RIAPERTURA

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AMBITO OGGETTIVO

  • partecipazioni non negoziate (azioni, quote di S.r.l. o di società di persone)
  • terreni edificabili e con destinazione agricola

detenute da persone fisiche, per le operazioni che non rientrano nell’esercizio d’impresa, società semplici e soggetti equiparati ex art 5 del TUIR, enti non commerciali e soggetti non residenti.

IMPOSTA SOSTITUTIVA14% sul valore rivalutato

REQUISITO DEL POSSESSO E PERFEZIONEMENTO DELL’OPZIONE

La partecipazione non quotata, deve essere detenuta al 1.1.2022. 

Per perfezionare il regime agevolato, occorrerà entro il 15 giugno 2022:

  • redazione ed asseverazione di una perizia da parte di un professionista abilitato
  • versamento imposta sostitutiva per l’intero o della prima rata di tre (annuali)

VANTAGGIO

Consente di sterilizzare la tassazione delle plusvalenze emergenti in sede delle cessioni delle stessa (tassazione ordinaria 26%). In fase di cessione si assume quale valore iniziale fiscalmente riconosciuto il valore rivalutato.

Si può affermare dunque, che lo scopo della rivalutazione delle quote di partecipazioni in società è quello di conseguire una legittima ottimizzazione del carico fiscale riducendo la tassazione sulla plusvalenza da cessione quote

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